Statuto

LO STATUTO

ARCAT TOSCANA ODV
Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali
(Metodo Hudolin)

STATUTO A.R.C.A.T. TOSCANA ODV
Documento approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Aderenti
Riunita in modalità audio-video il 01.01.2021

Art. 1
Denominazione e sede

1) È costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Toscana ARCAT TOSCANA” d’ora in avanti chiamata “Associazione”.
2) L’Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale e non ha fini di lucro.

3) L’Associazione ha la sede legale presso Via Piemonte n. 39 in Venturina (Li) e la sede operativa presso la residenza del Presidente.

  Art. 2
Statuto

1) L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

  Art. 3
Regolamento

1) Il Regolamento, deliberato dal Consiglio Regionale, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione.

  Art. 4
Efficacia dello statuto

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell’Associazione.
2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività organizzativa stessa.

  Art. 5
Modifica dello statuto

1) Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio o dai Soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate da almeno la metà più una delle Acat associate.
2) Il Consiglio discute le proposte e ne rimanda la delibera all’Assemblea Generale.
3) Le proposte di modifica devono essere deliberate dall’Assemblea Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto.

    Art. 6
Struttura della associazione

1) L’A.R.C.A.T. Toscana, per il conseguimento dei propri scopi, è così strutturata:

    a) I C.A.T. della Toscana (Club degli Alcolisti in Trattamento);
    b) Le A.C.A.T. della Toscana (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento);
    c) Le A.P.C.A.T. della Toscana (Associazione Provinciale dei Club degli Alcolisti in Trattamento).

2) Le diverse articolazioni della associazione intrattengono rapporti di collaborazione e non sono subordinate gerarchicamente.

    Art. 7
Finalità specifiche

1) L’Associazione è al servizio delle Acat e dei Club degli Alcolisti in Trattamento nella loro attività volta a promuovere una migliore qualità della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.
2) Contribuisce ad accrescere la qualità della vita nelle comunità locali, promuovendo scelte e comportamenti improntati alla pace e alla giustizia sociale secondo l’approccio ecologico- sociale del Professor Vladimir HUDOLIN.
3) Sviluppa e sostiene i Club degli Alcolisti in Trattamento e collabora con specifici programmi sia pubblici che privati.
4) Rappresenta un punto di riferimento per le Acat, per le famiglie, per i servitori-insegnanti di Club e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio della unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono.
5) Organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo dei problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.
6) Cura la raccolta dati relativi alle attività dell’Associazione, nonchè la loro elaborazione, interpretazione e diffusione; elabora progetti di ricerca.

Art. 8
Ambito di attuazione delle finalità

1) Le finalità dell’Associazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Toscana.

Art. 9
Collegamento con Associazioni di ambito più vasto

1) L’Associazione, per il conseguimento dei fini di cui all’art. 6 del presente Statuto, aderisce all’A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento) sempre mantenendo la propria autonomia e specificità, per lo stesso principio per cui il Club è autonomo nei confronti delle Acat locali e queste nei confronti delle Arcat.
2) Per il conseguimento degli stessi fini l’Associazione collabora con le altre Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si sviluppino i Club.

Art. 10
Descrizione dei Soci

1) Sono Soci dell’Associazione con diritto di voto le ACAT della Regione Toscana che, condividendo le finalità dell’associazione, mosse da spirito di solidarietà, sostenendo regolarmente le attività dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte e si impegnano a osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
2) La cessazione della qualifica di socio può avvenire solamente per autoesclusione.
3) Il consiglio regionale prende atto delle adesioni e delle autoesclusioni dei soci.


Art. 11
Indicazione degli organi

1) Sono organi dell’Associazione:

    a) L’Assemblea Generale
    b) Il Presidente
    c) Il Consiglio Regionale
Art. 12
L’Assemblea Generale

1) L’Assemblea Generale è composta da tutti i membri delle ACAT della Toscana.
2) L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ARCAT in carica.
3) L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.
4) In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Consiglio Regionale.
5) Il Presidente convoca l’Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire alle Acat almeno due mesi prima con tutte le indicazioni necessarie.

  Art. 13
Validità dell’Assemblea Generale

1) L’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria è validamente costituita:

    a) in prima convocazione, quando interviene almeno la metà più uno dei membri delle Acat;
    b) in seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.
14 Votazione

1) L’Assemblea Generale è regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
2) L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, disciplinate dall’art. 5 comma 3.
3) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri delle ACAT.

  Art. 15
Verbalizzazione

1) Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea (scelto dal Presidente) che lo sottoscrive unitamente al Presidente dopo la lettura all’Assemblea.
2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
3) Ogni membro delle ACAT ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

  Art. 16
Composizione del Consiglio Regionale

1) Il Consiglio Regionale è composto dai delegati delle ACAT della Toscana ed elegge tra i suoi componenti: un Presidente che lo presiede, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
2) Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, espressamente disciplinate dall’art. 18 comma 1 e dall’art. 19 comma 1.
3) Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni; in caso di dimissioni da una o più cariche, il Consiglio non decade e provvede ad eleggere al suo interno i sostituti.

  Art. 17
Convocazione e presidenza

1) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte all’anno oppure, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2) La prima riunione del Consiglio Regionale è convocata e presieduta dal componente più anziano per età, le successive dal Presidente dell’Associazione.
3) Al Consiglio Regionale possono assistere, senza diritto di voto, tutti i membri delle ACAT della Toscana.

  Art. 18
Elezione del Presidente

1) Il Presidente è eletto, nella prima riunione valida convocata e presieduta dal consigliere più anziano, dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti, a maggioranza semplice nel caso di più candidati e a maggioranza assoluta nel caso di un solo candidato.
2) Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
3) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti con terzi, presiede l’Assemblea Generale dei membri delle ACAT e il Consiglio Regionale e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4) Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5) In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di Consiglio Regionale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall’emissione dei provvedimenti.
6) In caso di assenza temporanea, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
7) In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Regionale non decade: il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla fine del mandato.
Il Consiglio Regionale elegge un nuovo Vicepresidente nella prima seduta utile.

  Art. 19
Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere

1) Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Regionale contestualmente al Presidente e con le stesse modalità; durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3) Il Segretario ha il compito di tenere la documentazione dell’Associazione e curarne l’aggiornamento. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, e fa pervenire agli associati le informazioni relative alla vita dell’Associazione.
4) Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilità e redige il bilancio da presentare annualmente all’Assemblea Generale.

  Art. 20
Descrizione delle risorse economiche

1) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

    a) beni mobili ed immobili;
    b) contributi;
    c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
    d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    e) ogni altro tipo di entrata ai sensi della legge 266/91.


  Art. 21
I beni

1) I beni della Associazione sono immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
3) I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.
4) I beni mobili, i beni registrati immobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede stessa.

  Art.
22 Contributi

1) L’importo e la modalità di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dal Consiglio Regionale.
2) Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Regionale.

  Art. 23
Erogazioni, donazioni e lasciti

1) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dell’inventario) dal Consiglio Regionale.

  Art. 24
Devoluzione dei beni

1) In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni di volontariato stabilite dall’Assemblea Generale nell’ultima sua riunione.

  Art. 25
Il bilancio

1) Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2) Viene redatto dal Tesoriere e presentato ogni anno per l’approvazione all’Assemblea Generale.

  Art. 26
Responsabilità ed assicurazione dei Soci

1) I volontari dell’Associazione che prestano la loro attività sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

  Art. 27
Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1) L’Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità generali di solidarietà civile, culturale e sociale e delle proprie finalità specifiche enunciate nell’art.6 del presente Statuto.

  Art. 28
Scioglimento dell’Associazione

1) Lo scioglimento dell’Associazione, se deliberato dall’Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrà essere deciso dall’Assemblea Generale straordinaria, che dovrà deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà anche il nome dell’ente al quale verrà devoluta ogni attività residua.

  Art. 29
Disposizioni finali

1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.